Statuto GT Lab

Questo è un estratto dello Statuto dell’Associazione.

E’ il documento che fissa i criteri a norma di legge che devono essere seguiti per la gestione dell’Associazione, oltre agli scopi ed alle finalità perseguite da quest’ultima.

E’ il documento che, assieme all’Atto Costitutivo, sancisce l’avvenuta formazione di questa Associazione.

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Statuto associazione GTLab

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. – E’ costituita una associazione denominata GTLab
L’associazione ha sede in Via Calamandrei 133 52100 Arezzo

Art. 2. – L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle conoscenze informatiche e la formazione di professionisti del settore informatico.
A tal fine l’associazione potrà espletare qualsiasi attività non in contrasto con la vigente normativa italiana.

Art. 3. – L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini mantenendo tuttavia una adeguata indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. – Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) i revisori dei conti;
e) il collegio dei Probiviri;

Titolo II

Soci

Art. 5. – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’associazione stessa e ne condividano finalità e scopi. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione. Le quote associative annue non sono mai restituibili.

Art. 6. – Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Presidente.
 

Titolo III

L’assemblea dei soci

Art. 7. – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 8. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento [anche in teleconferenza] di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento +1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti [anche in teleconferenza] o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non revisore.

Art. 10. – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della terza parte degli iscritti.

Art. 12. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 13. – Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di 3 persone come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 14. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procedure.

Art. 15. – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.
Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 16. – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 17. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

Titolo V

Collegio dei revisori

Art. 18. – L’assemblea generale nomina tre revisori dei conti.
I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea generale.
Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Titolo VI

Collegio dei probiviri

Art. 19. – L’assemblea generale nomina il collegio dei probiviri, formato da tre membri.
Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. In caso di controversia è indicato di competenza il foro di Bologna
.

Titolo VII

Scioglimento

Art. 20. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico delle associate.

Titolo VIII

Disposizioni generali

Art. 21. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.




VERBALE DI NOMINA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

L’Assemblea Costituente ai sensi di Statuto allo scopo di nominare le Cariche associative elegge in seno alla stessa il Presidente di Assemblea ed il Segretario.

Per acclamazione viene eletto Presidente della presente assemblea costitutiva Emmebar il quale chiama a fungere da Segretario Milva.

Costituito l’Ufficio di Presidenza l’assemblea provvede alla elezione di tutte le cariche elettive come segue:

Consiglio Direttivo:
Emmebar, GiorgioTave, Milva, Bocas, Fabio Dellorto, Positano, Pieru, Ranius, Lucfast, Gero, E.L., Littleseo, Piernicola e Calogero Dimino.

Collegio dei Revisori dei Conti:

Da definire.

Collegio dei Probiviri:

Da definire.

Espletati i compiti affidati dallo Statuto l’Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente                                                                                   Il Segretario


VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel Luogo e nell’ora della costituzione associativa, in separata sede effettuate le incombenze assembleari si riunisce il consiglio direttivo che a norma dell’art.8 dello Statuto elegge nel suo seno le cariche istituzionali come segue:

Presidente: Emmebar

Vice Presidente: GiorgioTave

Segretario: Milva

Null’altro essendovi da deliberare il Consiglio direttivo termina la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente                                                                       Il Segretario